La Cassazione affronta e dirime una questione che ha diviso i giudici di merito, dichiarando nulla la multa per eccesso di velocità, accertato con Autovelox approvato ma non omologato.

Il verbale con cui viene disposta la multa ed, eventualmente, la decurtazione di punti dalla patente di guida, può essere impugnato soltanto se non sia stata ancora pagata la sanzione amministrativa.

Dalla data di contestazione o notifica del verbale, esso può essere impugnato entro 60 giorni davanti al Prefetto o 30 giorni dinanzi al giudice di pace.

Con sentenza n. 10505 del 18.04.2024 la S.C. ha dichiarato la legittimità della sentenza del Tribunale di Treviso, che, in appello, aveva confermato l’annullamento del verbale di contestazione pronunciato dal Giudice di Pace.

La Cassazione ha escluso qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione; “l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

“L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale

La prova dell’intervenuta omologazione del dispositivo incombe sull’amministrazione detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).”