La recente ordinanza della Cassazione n. 42124 del 31.12.2021 risponde a un’interessante quesito ovvero se si possa ritenere valido il testamento scritto a caratteri in stampatello.

La questione si pone solo per il testamento olografo, quello cioè fatto da soli; chiunque ne potrebbe infatti contestare l’autenticità, la genuinità della firma e quindi la riconducibilità al defunto. In un’ipotesi del genere, seppur spettando a chi agisce dimostrare la falsità del testamento, si aprirebbe una controversia giudiziaria la cui soluzione potrebbe richiedere diversi anni.

Il problema non si pone per chi, invece,  fa testamento dinanzi al notaio: la presenza del pubblico ufficiale, che redige il documento e che quindi ha il compito di controllare l’identità del dichiarante e di formalizzare le sue dichiarazioni, attribuisce al documento il valore di “piena prova” ed è quindi garanzia di attendibilità dello stesso.

Notoriamente, il testamento olografo è valido solo se redatto di pugno dal testatore e non da terzi (pertanto, non avrebbe valore legale il documento scritto al computer e poi stampato); la grafia utilizzata per redigere il testamento serve anche per comprendere se esso sia davvero attribuibile al defunto. Ecco perché, solitamente, si guarda con diffidenza allo stampatello, senz’altro più facilmente imitabile.

Tuttavia, sulla scorta dell’indicata ordinanza della Cassazione, il testamento olografo scritto in stampatello può considerarsi valido ed acquisire pieno valore legale.

IL CASO
Il Tribunale, decidendo la causa introdotta da alcuni coeredi, accoglieva la domanda di nullità del testamento, in quanto scritto con caratteri in stampatello, in assenza di prove che lo stampatello fosse il modo normale e abituale di scrivere da parte del testatore.

La Corte d’appello, riformava la sentenza, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico che aveva evidenziato come lo stampatello presentasse caratteristiche “individualizzanti” che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda.

Pertanto il testamento veniva dichiarato valido ed efficace, in quanto, “in linea di diritto, il testamento olografo, scritto con il carattere stampatello, non pone un problema di validità, in rapporto ai requisiti dell’olografo, ma un problema di prova in presenza di contestazioni della sua autenticità.”

LA DECISIONE
Per quanto qui di interesse, la Corte di Cassazione ha precisato che “Una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purchè la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato. Si ammette quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia. Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. n. 31457/2018).”

La S.C., sul solco di tale principio, ha ritenuto sussistere il requisito dell’autografia nella scheda testamentaria così da poterla ritenere efficace.

Ciò in quanto, giova ribadirlo, in linea di principio, l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato dal testatore non rientrano fra i requisiti di validità del testamento olografo previsti dalla legge.

In secondo luogo, il giudice di legittimità ha sottolineato che il “livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizie calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello”.