Donazione di un vigneto: gli eredi contestano
In linea di principio il valore dell’asse ereditario va cacolato considerando anche quello delle donazioni disposte in vita dal de cuius.
Nel caso di donazione di un vigneto, il relativo valore va stimato al momento dell’apertura della successione ovvero alla morte del donante (art. 747 c.c.); irrilevante il fatto che, all’epoca della donazione, tale valore fosse di gran lunga inferiore.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, per quanto qui di interesse, ha ribadito il principio secondo cui: “Ai sensi dell’art. 748 c.c., si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, occorrendo evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un’indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario.” (Cass. civ. 18.02.2025, n. 4146)
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