Con la sentenza n. 16329 del 12.06.2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi nell’ambito delle donazioni, ribadendo che “non può ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta dell’immobile la donazione di denaro che, pur funzionalmente collegata all’acquisto dello stesso, sia insufficiente a coprirne l’intero prezzo”.

Da tale assunto, la S.C. ha dedotto che, in caso di collazione della donazione (ex art. 737 c.c.), vada considerato il valore dell’immobile solo nel caso in cui l’intero prezzo d’acquisto sia stato pagato dal donante; “in caso contrario, l’imputazione riguarda solo il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile” (Cass., Sez. II, 12.06.2024, n. 16329).