Con ordinanza n. 34100 del 12.11.2021, la Corte di Cassazione stabilisce che, in materia di rimborso delle spese sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, devono intendersi “spese straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulino dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole.

Su tale presupposto, la S.C. ritiene che le spese per l’istruzione universitaria del figlio non vadano escluse, puramente e semplicemente, dalla categoria di quelle ordinarie.

IL CASO
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, che (per quanto qui d’interesse) aveva condannato il genitore, non collocatario, a rimborsare l’ex coniuge delle spese sostenute per gli studi universitari del figlio, nei limiti della misura posta a suo carico dal provvedimento divorzile.

La sentenza veniva impugnata in Cassazione; nello specifico parte ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse ripartito tra i genitori, quali spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette di collegio e i libri di studio. Secondo quanto sostenuto, tali esborsi, per uno studente che frequenti l’università, non sarebbero eccezionali o imprevedibili, ma quantificabili in anticipo e perciò da liquidarsi senz’obbligo di accertamento.

In linea di principio, la Corte ricorda che le spese straordinarie sono tali per rilevanza, imprevedibilità, imponderabilità ed esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Tali spese non vanno perciò incluse nell’assegno di mantenimento perchè, nel caso contrario, si violerebbe il principio di proporzionalità e adeguatezza.

Tuttavia la S.C. richiama una pronuncia con cui ha operato una sottile differenza nell’ambito delle spese per il mantenimento del figlio di genitori separati: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (…) che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).

In altre parole, da un lato vi sono le spese che, pur straordinarie sono caratterizzate da “certezza” e “prevedibilità, anche a distanza di tempo” e per cui è sufficiente la semplice allegazione. Dall’altro vi sono le spese straordinarie imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che vanno verificate, non essendo sufficiente il titolo giudiziale di liquidazione.

Le prime (ritiene la Corte) non vanno concordate con l’altro genitore, mentre, le seconde, in quanto estranee al circuito dell’ordinarietà, devono essere accettate dall’altro genitore, salvo l’impossibilità del previo accordo a causa dell’urgenza dell’esborso. In caso di mancato accordo, esse devono essere specificamente accertate.

LA DECISIONE
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene che il giudice di merito sia incorso in errore, avendo escluso puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio da quelle ordinarie senza che ne fossero stati evidenziati i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie.