La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio da adottare nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria.

Con la sentenza  del 14.01.2022, n. 1065 la S.C. ha precisato che “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l’operatività delle preclusioni dell’ordinario giudizio di cognizione, l’indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l’abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell’unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione“.

IL CASO
La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado con cui il Tribunale aveva ritenuto di limitare la domanda di divisione alle sole somme liquide indicate dall’attore e derivanti dall’eredità della madre.

Veniva infatti dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto, con cui aveva chiesto che la divisione fosse estesa all’intero compendio ereditario, costituito anche da un patrimoio immobiliare della de cuius.

La causa veniva rimessa al vaglio della Corte di Cassazione la quale ha premesso che: “Il principio dell’universalità della divisione, implicitamente sancito dall’art. 727 c.c., importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull’intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964).”

Pur tuttavia, è stato precisato che “Il principio non è assoluto e inderogabile. E’ possibile la divisione parziale sia quando, al riguardo, intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell’intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016). Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”

L’individuazione dell’asse ereditario va condotta allo scopo di identificare esclusivamente i cespiti e le liquidità caduti in successione; per tale motivo l’identificazione “deve avere puro carattere ricognitivo e documentale, sulla base degli elementi forniti dagli interessati, sui quali ricade il relativo onere secondo le regole generali”.

A tal proposito la Corte ha precisato che, nell’ambito della procedura divisionale, l’onere di identificazione non debba ritenersi particolarmente gravoso, come invece preteso in altri contesti: “Nel giudizio divisorio la prova della comproprietà, che pure deve essere fornita, non è soggetta a regole particolari, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966).

LA DECISIONE
La sentenza di secondo grado è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello, in diversa composizione, che si dovrà pronunciare attenendosi al principio qui richiamato.