Danno da vacanza rovinata: risponde solo il tour operator
Con la recentissima ordinanza n. 3150, del 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione, sezione civile, ha stabilito che l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di viaggi”) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
L’agenzia di viaggi è invece responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
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