Con la sentenza n. 3165 del 09.02.2021 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità della compagnia aerea in caso di ritardata riconsegna del bagaglio al passeggero.

IL CASO
In occasione di un viaggio negli U.S.A., un viaggiatore, allo sbarco, attendeva invano che gli venissero restituiti i bagagli stivati al momento del check-in.

Rassegnatosi all’idea di uno spiacevole ritardo (o peggio di uno smarrimento definitivo), si vedeva costretto a ri-acquistare gli abiti e gli effetti personali necessari per far fronte alle necessità del soggiorno, sostenendo così una spesa imprevista, di cui chiedeva il risarcimento, in sede civile.

All’esito del processo celebrato in appello, avanti il Tribunale di Taranto, il Giudice, con sentenza n. 3018/2018, del 10 dicembre 2018, accoglieva il gravame promosso dal viaggiatore contro la decisione del Giudice di Pace.

Alitalia S.p.A. veniva condannata a corrispondere al viaggiatore la somma di € 2.275,00, comprensiva degli esborsi imprevisti sostenuti negli Stati Uniti, a causa dell’inadempimento del vettore.

La compagnia aerea ricorreva in Cassazione sostenendo (per quel che interessa) che l’entità del ristoro accordato dal Tribunale di Taranto superasse il valore previsto dalla Convenzione di Montreal del 28.05.1999 ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004.

Altro motivo di impugnazione era indicato nell’aver dichiarato la responsabile esclusiva della sola Alitalia S.p.A. e non anche dell’American Airlines, altro vettore coinvolto nel trasporto.

LA DECISIONE
Con la sentenza n. 3165 del 09.02.2021 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità per i danni patiti dal viaggiatore aereo, partendo dalla ricognizione della disciplina internazionale vigente, con espresso riferimento all’indicata Convenzione di Montreal.

Al riguardo l’art. 22 della convenzione prevede espressamente che “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.

Ne consegue che, in difetto di un’espressa dichiarazione di valore, la misura del risarcimento non può superare i “1000 diritti speciali di prelievo”, somma variabile che, ad oggi, è pari a poco più di 1.200,00 euro.

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, detta somma è volta a coprire qualsiasi danno patito dal viaggiatore, sia patrimoniale che non (cfr. Cass. n. 14667 del 2015; Cass. n. 4996 del 2019, Cass. n. 14667/ 2015; Cass., SU, n. 21830/2017); Inoltre, il giudice di legittimità ha evidenziato come la Corte di Giustizia dell’UE, con sentenza del 06.05.2010 (C-63/09, Walz c. Clickair SA), abbia affermato che “la nozione di danno da perdita del bagaglio, deve essere intesa nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale

Resta comunque fermo il principio della “soccombenza in lite” per la liquidazione delle spese processuali, che il Giudice italiano è tenuto a rispettare, dovendo perciò integrare la somma stabilita a titolo di ristoro, con la condanna al rimborso delle “spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi” (cfr. Cass. n. 3165 del 09.02.2021).

Nel caso in esame, la Corte ha rilevato come la condanna comminata dal Tribunale fosse manifestamente eccedente rispetto alle previsioni della Convenzione, soprattutto a causa del fatto che vi erano computate le maggiori spese sostenute dal viaggiatore per procurarsi nuovi abiti ed effetti personali: “il giudice di merito ha erroneamente ricompreso tra gli altri oneri di cui alla suddetta Convenzione, art. 22, parag. 6, gli esborsi sopportati dal V. per acquistare beni di prima necessità e medicinali al fine di sopperire medio tempore alla mancata tempestiva consegna del proprio bagaglio: tali esborsi, però, altro non rappresentano che una delle voci del danno patrimoniale subito dall’appellato/odierno controricorrente, come tale già inclusa nella nozione omnicomprensiva di danno (patrimoniale e non) che, alla stregua della riportata giurisprudenza di legittimità, è coperta dalla limitazione del quantum risarcibile sancito dal medesimo art. 22, parag. 2.” (cfr. Cass. n. 3165 del 09.02.2021).

Quanto all’ulteriore motivo di impugnazione la Corte ha accolto la domanda di manleva svolta da Alitalia S.p.A. nei confronti di American Airlines Inc., precisando tuttavia che “essendo rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore, entrambi devono esserne considerati responsabili, solidalmente nei confronti dell’appellante (…) e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza, rivelandosi, dunque, erroneo l’avvenuto rigetto, per le ragioni indicate dal tribunale pugliese, della domanda di manleva proposta da Alitalia s.p.a. verso American Airlines Inc..

Per quel che interessa, la S.C. ha precisato che il passeggero potrà limitarsi a rivolgere la domanda di ristoro all’ultimo vettore che ha effettuato il trasporto.

Invero, la Convenzione di Montreal, all’art. 36 prevede che “1. Nei casi di trasporto ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. 2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio. 3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell’ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario“.

La norma prevede dunque che il trasporto effettuato da più vettori successivi si debba intendere come un unico trasporto e, di conseguenza, trova applicazione l’art. 1700 c.c., ai sensi del quale “1. Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. 2. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso“.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo stata fornita la prova che il fatto dannoso si sia realizzato nel percorso di competenza di una piuttosto che dell’altra compagnia aerea, l’obbligo risarcitorio spettasse ad entrambe.