Danno auto da fauna selvatica: risarcimento integrale
La Regione Veneto, con delibera n. 1443/2017 ha previsto la responsabilità dell’ente ogni qual volta il segnale stradale di pericolo preceda di oltre 500 metri il luogo del sinistro.
“Si presumono misure normalmente idonee ad escludere la responsabilità della Regione del Veneto o degli enti facenti capo ad essa l’installazione di specifica e ben visibile segnaletica di pericolo a non più di 500 metri prima del luogo del sinistro, ovvero l’erezione di adeguate reti o barriere di protezione, o l’apposizione di dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito in modo da abbagliare gli animali, o la realizzazione di tunnel di attraversamento sotto la sede stradale e simili” (art. 3, co. 2, D.G.R. n. 1443 del 12.09.2017).
Con sentenza n. 19616 del 16.07.2024 la Corte di Cassazione conferma la responsabilità della Regione per tali danni, da risarcire per intero in assenza di colpa del conducente.
“Nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. (…) , non occorrendo a tal fine la prova positiva di una inottemperanza o condotta altrimenti colposa del responsabile (…)” (Cass. 19616/2024).
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