La sottoscrizione in qualità di coobbligato di un contratto avente ad oggetto il finanziamento richiesto da un altro soggetto (obbligato principale e beneficiario) non produce alcun effetto. Il “coobbligato”, come tale, non è in alcun modo vincolato verso il creditore perché il contratto di finanziamento, nella parte che lo riguarda, è nullo per difetto di causa.
L’apparente impegno contrattuale del coobbligato non vale in sé neppure quale obbligazione fideiussoria, perché la volontà di costituirsi fideiussori dev’essere inequivocabile e non può fondarsi su una dichiarazione a contenuto generico.

E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione del Tribunale di Treviso con la sentenza pronunciata il 17.12.2020.

Il Giudice ha ritenuto che la signora, “sottoscrivendo il testo contrattuale solo in qualità di “coobligato”, manifestò la volontà negoziale di obbligarsi verso il finanziatore allo stesso modo del contraente finanziato ma essa non manifestò la volontà di richiedere il finanziamento e ovviamente non ne fu destinataria. Mentre l’obbligazione restitutoria assunta dal contraente finanziato è causalmente giustificata dall’erogazione del finanziamento a suo favore – tale essendo la causa del contratto –, l’obbligazione della (…) non è giuridicamente giustificata da nulla. Essa si obbligò e basta, pur non essendo nè il soggetto finanziato – e come tale parte del contratto –, né il garante di quest’ultimo. L’obbligazione della (…) è affatto svincolata da una giustificazione economico-sociale, e dunque manca di causa.

Secondo il principio di causalità (art. 1325 n. 2 cc), nel nostro sistema civilistico non basta la volontà di parte a costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale; è sempre necessario infatti che la volontà sia sorretta da una ragione giustificativa dello specifico regolamento contrattuale (c.d. causa concreta). Non è sufficiente un mero accordo di ‘coobligazione’ perché un soggetto – che non è né parte contrattuale, né garante della parte contrattuale – sia validamente vincolato nei confronti di un altro soggetto; è sempre indispensabile che la volontà si ricolleghi alla funzione economico-individuale dello specifico negozio, quale sintesi degli interessi reali che lo stesso mira a realizzare (la nozione di causa concreta è stabilmente recepita dalla giurisprudenza di legittimità).

Il contratto che racchiuda una volontà di effetti giuridici a prescindere da una concreta ragione giustificativa è nullo per difetto di causa