In tema di contratto di agenzia, l’impugnativa del recesso del preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), della legge n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., utilizzando il termine “committente” che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell’agente l’art. 1751 cod. civ. già prevede una particolare ipotesi di decadenza.

(Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale, nel rigettare, per intervenuta decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della società controricorrente volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità ex art. 1751 cod. civ., previo accertamento dell’inesistenza della giusta causa di recesso dal rapporto intercorso tra le parti, aveva omesso di considerare che trattavasi di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato). (Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 04.10.2022, n. 28694 – massima ufficiale)