Contratto di agenzia: l’interruzione può risultare costosa
In caso di recesso per giusta causa, il giudice deve verificarne la sussistenza, “tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell’agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell’attività” (Cass. civ. Sez. lavoro, 28.06.2023, n. 18030).
In assenza della giusta causa, ai fini della determinazione dell’indennità dovuta all’agente, ex art. 1751 c.c. “nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come “fisso provvigionale”, atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del “quantum”, al più ampio concetto di “retribuzioni riscosse” – nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l’agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato“. (Cass. civ., Sez. lavoro, 02.08.2023, n. 23547)
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