La madre di un minore presentava ricorso in opposizione alla contravvenzione, elevata dalla Polizia Stradale per l’infrazione commessa dal figlio al codice della strada.

La donna denunciava l’irregolarità della contestazione, sul presupposto che nel suddetto verbale veniva indicato, quale trasgressore, il giovane anziché i genitori esercenti la potestà sul medesimo.

Il Giudice repingeva il ricorso così come il Tribunale, all’esito dell’appello.

Con sentenza n. 19169 del 17.06.2022 la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che “qualora, come nella fattispecie, sia accertata l’infrazione di una norma del Codice della Strada da parte di un minorenne, va considerato trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto.” Va pertanto annullato il verbale di contestazione intestato al minore.

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso avanzato dalla madre del minore, e, per l’effetto, cassato la sentenza con rinvio.