Casa coniugale e comodato
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 26541/2021 ha deciso che sia da considerarsi abuso del diritto il comportamento tenuto da un soggetto che, in vista di un’imminente separazione, venda la casa familiare al proprio genitore, il quale gli consenta di utilizzarla, in comodato, per un tempo determinato, per poi chiederne il rilascio all’ex moglie del figlio, assegnataria dell’immobile in quanto genitore collocatario dei figli.
IL CASO
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, la quale, in riforma della decisione di primo grado ed in conseguenza dell’accoglimento della domanda avanzata dal proprietario dell’immobile, aveva condannato l’ex nuora al rilascio dell’immobile (che lo deteneva quale casa familiare assegnatale nel giudizio di separazione e poi in quello di divorzio), oltre al ristoro del danno da occupazione abusiva.
In linea di principio, la Cassazione ha osservato che: “L’abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto:
- la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
- la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
- la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
- la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.“
In estrema sintesi, l’abuso del diritto si configura nell’ipotesi di una condotta lecita, però svolta con l’obiettivo diverso da quello voluto dalla legge. Infatti, nonostante sia lecito ricorrere agli schemi negoziali della compravendita e del comodato, tale combinazione negoziale configura un abuso del diritto se è diretta ad eludere la disciplina che consente alla moglie affidataria della prole di ottenere l’assegnazione della casa familiare.
LA DECISIONE
Come detto, in attuazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito nella parte in cui – eccepito dall’assegnataria della casa familiare l’abuso del diritto per l’ordine di rilascio da parte del terzo proprietario – la Corte d’Appello non aveva considerato che l’immobile, già di proprietà del marito e destinato ad abitazione della famiglia, in coincidenza con il manifestarsi della crisi coniugale ed all’insaputa della moglie, era stato dallo stesso venduto al padre, che, a sua volta, gliene aveva ceduto la disponibilità sulla scorta di un contratto di comodato gratuito.
Se ne ricava che, incidentalmente, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento per cui la concessione da parte del terzo proprietario (spesso il padre di uno dei partner) di una casa al figlio e al partner, configura un comodato di scopo, la cui durata è indeterminata nel termine finale ma il cui scopo si identifica nella concessione della casa ad una famiglia affinché vi abiti anche con i relativi figli fino ad avvenuta autosufficienza economica degli stessi.
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