Cane malato: è di 2 mesi il termine per il risarcimento
Con l’ordinanza n. 35844 del 06.12.2022, la Corte di Cassazione Civile ha rilevato che: “considerate le ampie nozioni di “consumatore”, di “bene di consumo” e di “venditore” adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificata a tutti gli effetti “consumatore”; e che vada qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest’ultimo, peraltro, quale “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. In altri termini, considerato che la disciplina del codice del consumo è prevalente – laddove è applicabile – su quella del codice civile e considerato che, alla stregua di quanto sopra osservato, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sè, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, non v’è ragione per negare all’acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità.”
Ne consegue che: “(…) ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.” (Cass. Civ., 06.12.2022, n. 35844).
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