In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’ art. 187, comma 1, d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano a vista e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (Cass. Civ., 26.07.2023 , n. 22577).