Buca stradale: quand’è che l’amministrazione risarcisce?
La vicenda nasceva dall’azione esperita da un soggetto che conveniva in giudizio il Comune chiedendone la condanna al risarcimento del danno da circolazione stradale; la vettura dell’automobilista, infatti, finiva in una grossa buca, presente sulla sede stradale, riportando danni ingenti.
In linea di principio, a mente della disciplina prevista dall’art. 2051 c.c., il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare. Su tale presupposto l’orientamento prevalente riconosce all’automobilista che riporti danni alla vettura, in conseguenza di una buca sulla strada, il diritto di ottenerne il ristoro dall’amministrazione (quale custode della strada) nel caso in cui possa escludersi che il fatto sia imputabile all’imprudenza del conducente dell’auto.
Con la recentissima ordinanza 01.10.2020 – 12.11.2020, n. 25460/2020, la Corte di Cassazione ha precisato che, in riferimento all’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.
In tale decisione viene sottolineato che sul danneggiato grava un dovere di ragionevole cautela, in virtù del principio di solidarietà richiamato dall’art. 2 della Costituzione; pertanto la verifica dell’effettiva responsabilità dell’amministrazione va eseguita tenuto conto delle circostanze che determinino l’eventuale accertamento dell’imprudente comportamento dell’automobilista.
Se ne deduce che il Comune (custode) risponde dei pregiudizi patiti dal danneggiato, a causa della strada ammalorata (bene in custodia), eccezion fatta nel caso in cui dimostri il caso fortuito. In altre parole il custode (l’ente comunale) non risponde se dimostra che la condotta colposa dell’automobilista abbia avuto un’efficienza causale tale da escludere la propria responsabilità.
Nel caso di specie era stato accertato, in sede di merito, che l’incidente fosse avvenuto di giorno, alla luce del sole e che, viste le dimensioni della buca, questa fosse visibile ad un attento utente della strada. Inoltre, era stato dimostrato che l’automobilista procedesse ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.
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