Non si è tenuti al pagamento del bollo auto qualora la tassa sia caduta in prescrizione, ovvero venga superato il termine di legge senza che il pagamento sia stato richiesto. In particolare, nel caso del bollo auto, la prescrizione interviene qualora l’agente di riscossione non abbia notificato alcunché nell’arco di tre anni, periodo che inizia a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello cui il bollo si riferisce.

Inoltre, qualora l’avviso di accertamento fosse stato notificato, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo al termine indicato per provvedere al pagamento del tributo, andranno conteggiati i 36 mesi decorsi i quali la cartella notificata dall’agente della riscossione andrà considerata illegittima.

Si tratta di un orientamento pressoché pacifico in giurisprudenza, consolidatosi a partire dalla sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente confermato anche dalla sentenza n. 625/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha accolto l’appello di un contribuente contro Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le Sezioni Unite nella sentenza del 2016, hanno statuito la generale applicazione del principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 del codice civile.

Tale principio, secondo la Corte, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Un tanto risulta confermato anche dalla più recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1901 del 28.1.2020.

Nel caso specifico del bollo auto, con la sentenza n. 20425/2017, gli Ermellini hanno evidenziato che tale tributo è soggetto a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 (come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986).

La norma su richiamata stabilisce, infatti, che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento“. E, ancora, “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte“.

Si determina una interruzione del termine di prescrizione qualora al contribuente giunga un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (conta la data di ricezione dell’atto, non quella di spedizione) con conseguente decorrenza ex novo della prescrizione interrotta dal momento della ricezione dell’atto, per altri tre anni.

Nel caso esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il contribuente è riuscito ad ottenere proprio la cancellazione, per prescrizione, della cartella di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: in tale occasione, i giudici Commissione hanno rammentato come la pretesa della Regione legata alla tassa automobilistica si prescriva nel termine di tre anni a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo deve essere versato.

Inoltre, quanto alla scadenza del termine per opporsi o per impugnare l’atto di riscossione, la Commissione Tributaria Regionale ritiene che ciò produca il solo effetto di rendere irretrattabile il credito, dovendosi dunque escludere che si configuri una conversione del termine breve previsto in materia nel termine ordinario decennale ex articolo 2953 del codice civile.