Bollette gas e luce: la società fornitrice deve provare il credito
La società che eroga il servizio di fornitura non può richiedere il pagamento delle fatture senza assolvere all’onere della prova.
Questo è l’orientamento confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16/11/2021, n. 34701.
La vicenda trae origine dell’impugnata a decisione della Corte d’Appello con cui il consumatore veniva condannato al pagamento del conguaglio azionato dalla società fornitrice.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che, discutendosi di inadempimento contrattuale, spettasse al somministrante la prova di avere erogato energia elettrica ed al somministrato la dimostrazione dell’irregolare funzionamento del contatore: “si ritiene che la prova della erogazione sia legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore..” e che “a fronte del dato riportato nel contatore.. l’utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l’onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio“.
Questa ratio, è stata dichiarata errata dalla Suprema Corte.
Invero, qualora l’utente contesti il malfunzionamento del contatore e ne richieda la verifica, egli potrà contestare la pretesa avversaria limitandosi “a dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato)” Cass. Civ. Sez III, 16/11/2021, n. 34701..
Già in passato la S.C. ha più volte rilevato che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01).
Nel caso di specie si trattava di un furto di energia elettrica a danno di un ignaro cliente Enel.
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