La condanna per il reato di spendita non scatta solo per il fatto di possedere banconote false, serve anche la prova della volontà di spenderle.

È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione n. 24616/2022, con la quale è stata annullata, con rinvio, la precedente condanna per spendita e introduzione nello Stato di monete false.

Per espressa ammissione dell’imputato, egli sapeva benissimo che le banconote che custodiva in garage, da oltre due mesi, all’interno di una cartellina, erano false. Tuttavia, rimane il fatto che lo stesso genere di banconote non fosse presente nel suo portafogli.

Secondo la Cassazione tale circostanza è sufficiente a dimostrare l’intenzione di non far circolare il denaro falso, cosa che, al contrario avrebbe fatto scattare il reato di spendita.

L’art. 455 c.p., infatti, prevede una doppia prova: non basta introdurre nello Stato le monete contraffatte, ma deve esserci la chiara intenzione di metterle in circolazione. Mancando una chiara prova di tale intenzione, difetta la circostanza necessaria all’accertamento del reato.

La S.C. ha pertanto annullato, con rinvio, la precedente condanna decisa dal Gup con rito abbreviato.