Un consumatore agiva in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita dell’autovettura, acquistata presso un concessionario, lamentando vizi che la rendevano inidonea all’uso. La società venditrice eccepiva la decadenza dall’azione e la prescrizione del diritto di garanzia. Tali eccezioni venivano respinte dal Tribunale, che dichiarava risolto il contratto.

La sentenza veniva impugnata avanti la Corte d’Appello, la quale riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la denuncia dei vizi fosse tardiva in quanto giunta, tramite raccomandata, oltre il termine di due mesi previsto dall’art. 132 c. 2 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Il giudice d’appello, infatti, riteneva che gli interventi di riparazione effettuati sull’auto in garanzia non implicassero il riconoscimento tacito dei vizi da parte del venditore.

Si osserva che il caso di specie è stato deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3695 del 07.02.2022, senza considerare le modifiche apportate agli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo dal d.lgs. 170/2021, che ha inserito gli ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies. Tale modifica è entrata in vigore in data 01.01.2022 e si applica esclusivamente ai contratti conclusi successivamente a tale data.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d’Appello che dovrà deciderlo attenendosi ai seguenti principi di diritto, da applicarsi a qualsiasi prodotto difettoso, acquistato da un consumatore:

La denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati”.

“Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità“.

“La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore”.

Per completezza d’informazione va precisato che nella fattispecie in questione rilievano le disposizioni del Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005) e della Direttiva 1999/44/CE in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo, recentemente novellate. Infatti, si segnala che:

1) il d.lgs. 170/2021 ha modificato gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, che sono stati completamente novellati, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies. Come detto tale modifica è entrata in vigore il 01.01.2022;
2) il d.lgs. 173/2021 ha modificato il Codice del Consumo introducendo gli articoli da 135 octies a 135 vicies ter con riferimento a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
3) la direttiva 1999/44/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/771 a far data dal 1° gennaio 2022.