Attraversare sulle strisce non sempre è obbligatorio
Secondo la Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2021, n. 278, l’articolo 191, secondo comma, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, ma condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
Il caso riguarda una signora che veniva investita mentre attraversava un piazzale a piedi.
Ella citava in giudizio sia il conducente dall’auto investitrice che la sua compagnia di assicurazione; il primo rimaneva contumace e la seconda si costituiva in giudizio, onde ottenere il risarcimento integrale dei danni riportati nell’incidente.
Il Tribunale, anche in accoglimento della difesa di controparte, concludeva per un concorso di colpa della ricorrente nella misura del 30% e, conseguentemente, del rimanente 70% a carico della parte antagonista, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni calcolati in conseguenza.
Interposto l’appello, sia sul concorso che sulla personalizzazione del danno, la corte territoriale riformava parzialmente la sentenza di primo grado, ma confermava il concorso di colpa del pedone.
La Corte di Appello riteneva che, a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto dell’articolo 190 codice della strada.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12.01.2021, n. 278, ha respinto l’interpretazione operata dal giudice d’appello così motivando:
“La corte di merito, non ha esaminato il motivo di impugnazione della danneggiata, che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze, ritenendolo assorbito dal fatto che l’articolo 190 codice della strada vieta comunque ed in ogni caso di attraversare i piazzali (…) Ma è una ratio infondata in quanto l’articolo 190, secondo comma codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l’attraversamento del piazzale era lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce. Il ricorso va accolto e la decisione cassata.“
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