Il team di professionisti che segue il settore del contenzioso rappresenta società e clienti privati in ogni aspetto della risoluzione delle controversie, operando nelle molteplici aree di attività di cui lo studio si occupa.
In tutti gli ambiti sopraindicati, lo Studio Legale Dolce garantisce un’assistenza costante sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale attraverso un confronto diretto, telefonico o via posta elettronica.
Adottiamo una metodologia semplice ed organizzata di acquisizione documentale favorito dall’accesso diretto o tramite la propria rete di corrispondenti, a tutti i principali uffici giudiziari e pubblici.
Manteniamo uno stretto contatto con le controparti prima di assumere l’iniziativa giudiziale, orientandoci, per quanto possibile, verso un accordo stragiudiziale (transazione, conciliazione), previa espressa autorizzazione del Cliente.
La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. [Fonte: Ministero della Giustizia]
La procedura di mediazione è quindi una pratica per la gestione dei conflitti.
Esistono tre diverse tipologie di mediazione:
- Facoltativa: le parti interessate scelgono se avviare o meno un tentativo di risoluzione pacifica della controversia;
- Obbligatoria: è prevista dalla Legge in alcuni ambiti specifici;
- Delegata: il tentativo di mediazione viene consigliato dal giudice nel corso della causa.
La mediazione obbligatoria è uno strumento di risoluzione stragiudiziale di alcune controversie predefinite dalla legge. Le parti coinvolte nel conflitto sono obbligate, prima di rivolgersi al Giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione.
Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 ha elencato le materie che prevedono una mediazione obbligatoria:
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Opera
- Rete
- Somministrazione
- Società di persone
- Subfornitura
In questi casi l’obbligo è di far precedere, all’avvio di un’azione giudiziaria, un tentativo di mediazione davanti ad Organismi di Mediazione a ciò deputati, inoltre la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione.
È un istituto di diritto processuale (artt. 806 – 840 c.p.c.) che consiste in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa al procedimento giudiziario.
Viene affidato a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) l’incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.
In relazione all’efficacia del lodo, si distingue tra arbitrato rituale ed irrituale. Nel primo caso, disciplinato dall’art. 824-bis c.p.c., dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, gli effetti del lodo sono equiparati a quelli della sentenza del Giudice e può essere messo in esecuzione. Nel secondo caso, invece, il lodo ha efficacia negoziale.
L’art. 808-ter c.p.c. prevede, infatti, che le parti, con apposita pattuizione scritta, possano stabilire che in deroga a quanto disposto dall’art. 824-bis c.p.c. la controversia venga definita con determinazione contrattuale.