Accettazione dell’eredità: efficace se il diritto è prescritto?
Il Tribunale di Treviso, con la recentissima sentenza n. 837 del 06.05.2021, si è pronunciato su un caso in cui l’attore chiedeva al Giudice di accertare la qualità di erede in capo all’avversario, nonostante fosse scaduto il termine di 10 anni previsto dalla legge per l’accettazione dell’eredità.
Nel caso di specie, a ricorrere al Tribunale era stato un professionista che lamentava di non aver ricevuto da un cliente il saldo delle proprie e competenze; l’aveva quindi convenuto in giudizio per far accertare la sua qualità di erede, in modo da poter aggredire il patrimonio ereditato e soddisfare il proprio diritto di credito.
Si opponeva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda avversaria, eccependo che il diritto di accettare l’eredità paterna si era prescritto ancora nel 2006, dato che il de cuius era deceduto nel 1996.
Parte attorea replicava segnalando che controparte, nel 2016, aveva venduto la macchina ancora intestata al padre e che, in tal modo, aveva tacitamente accettato l’eredità, ancorchè tardivamente.
Il Tribunale, con la citata sentenza ha accolto le doglianze del convenuto rilevando che: “La vendita effettuata in data 19.08.2016 (doc. 8 di parte attrice) da parte di (…) alla madre (…) dell’auto già di proprietà del padre, anche a volerla ritenere come atto che indicherebbe che la volontà del convenuto sia stata quella dell’accettazione dell’eredità paterna, è comunque intervenuta quando il convenuto aveva ormai perduto il diritto di accettare l’eredità (…)”.
La prescrizione è stata eccepita anche dall’interessato nel presente giudizio, per cui in ogni caso la vendita del 19.8.2016 non può essere considerata come atto comportante l’accettazione dell’eredità da parte del convenuto, avendo quest’ultimo irrimediabilmente perduto la qualità di erede, come rilevato ed eccepito nella comparsa di costituzione.
In linea di principio il Giudice ha sottolineato che “l’eccezione di prescrizione formulata prima o dopo l’accettazione effettuata oltre il decennio comporta (in relazione all’anteriorità o posterità del rilievo rispetto all’accettazione) l’impossibilità di acquistare oppure la perdita della qualità d’erede per consumazione o estinzione del diritto d’accettare, ai sensi dell’art. 480 co. III;”
In conclusione e in estrema sintesi, il diritto di accettare l’eredità può essere esercitato anche oltre il termine di prescrizione, fissato in 10 anni dalla morte del de cuius, a patto che l’intervenuta prescrizione non venga eccepita da chi vi abbia interesse, primo fra tutti dal chiamato all’eredità.
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