Un automobilista impugnava la sentenza del Giudice di Pace con cui gli veniva confermata la contravvenzione irrogata dalla polizia municipale per l’uso del telefonino mentre si trovava alla guida della propria autovettura.

Nella fase di appello, il ricorrente contestava il difetto di motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non considerava la possibilità che, al momento dell’uso del cellulare, il veicolo si trovasse fermo, ad un incrocio semaforico.

La sanzione amministrativa veniva tuttavia confermata anche in appello, all’esito del quale il Tribunale concludeva che fosse da ritenersi irrilevante il fatto che il veicolo potesse trovarsi fermo al momento dell’infrazione.

Con la sentenza n. 23331 del 23.10.2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida permane anche durante l’interruzione di marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.

In linea di principio, l’art. 173, comma 2, del Codice della Strada vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. Viene, invece, consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Scatta dunque la sanzione nei confronti del conducente che utilizzi il telefonino, senza auricolari o vivavoce, nonostante sia fermo al semaforo.

Invero, il Giudice di legittimità ha così precisato: «Il divieto, posto dall’art. 173, comma 2, cod. strada, di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto – come nell’ipotesi di impegno di un incrocio, in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con obbligo di sgomberare l’area nel più breve tempo possibile – ad esigenze della circolazione, risiedendo la “ratio” di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento».

Se ne deduce che, nel concetto di «marcia», delineato dalla Corte, non rientra soltanto l’auto in movimento perchè risulta in marcia anche il veicolo incolonnato al semaforo, al casello, in fila per accedere a un parcheggio, nella misura in cui sussista la condizione della circolazione stradale.