In caso di vendita di autovettura usata, la clausola contrattuale “vista e piaciuta“, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta esonera il venditore dalla garanzia per i soli vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. Pertanto, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto.

É quanto si ricava dall’ordinanza del 24.03.2022, n. 9588, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che “il giudice non è esonerato dall’accertare se la cosa venduta sia “immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Nè, tantomeno (ove si versasse in presenza di contratto consumeristico), se il venditore abbia consegnato al consumatore un bene conforme al contratto di vendita, secondo la previsione di cui all’art. 129 codice del consumo.
La mera circostanza, infine, che la vendita abbia riguardato un’autovettura usata non costituisce ragione per esonerare il venditore dalla responsabilità (espressamente, in tal senso, l’art. 128, u.c., del codice del consumo).