600 euro all’avvocato: liquidazione “indecorosa”
Con l’ordinanza del 26.11.2021, n. 37009, la Corte di Cassazione ha stabilito che è errata nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito. E’ altresi sbagliata la pronucia sulla condanna alle spese di lite se priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate.
IL CASO
Un contribuente proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso disponendo altresì la compensazione delle spese.
La Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, l’accoglieva e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così disponeva: “condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, quantificando in euro 300 per il primo grado ed euro trecento per il secondo” affermando in motivazione che la soccombenza comporta la refusione delle spese di giudizio in favore della parte risultante vincitrice tranne nell’ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, in cui vi sia stata una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese.
Il contribuente impugnava la decisione avanti la Suprema Corte con un unico motivo di impugnazione.
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, con conseguente lesione del decoro professionale.
LA DECISIONE
La Corte si è pronunciata accogliendo il ricorso, avendo ritenuto erronea nonché lesiva dei minimi tariffari (trecento euro per il primo grado e trecento euro per il secondo grado di giudizio) e del decoro professionale una liquidazione – come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata – omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate
Tale pronucia risulta conforme a quelle Cass. n. 5250/2019; Cass. n. 5318/2007, Cass. n. 11276/2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Analogamente Cass. n. 5250/2019 e Cass. n. 27020/2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati dalla recente pronuncia di questa Corte n. 830 del 2020.
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